Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive:
Riduzioni per il recupero
La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell’100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.